Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD REGGIO SPORTING CLUB avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe la calciatrice PRIMAVERA CONCETTA in posizione irregolare di tesseramento.
Tale convincimento discende dalla circostanza che – a detta della reclamante – la calciatrice in questione, che nella precedente stagione sportiva risultava tesserata presso una Federazione estera, sarebbe stata erroneamente tesserata per la Società ASD ROYAL TEAM LAMEZIA presso il portale della Divisione Calcio a 5 anziché tramite il portale federale
della F.I.G.C.
A sostegno della propria tesi la reclamante richiamava una precedente decisione del Giudice Sportivo che l’aveva vista protagonista in una situazione analoga e le aveva comportato la sanzione della perdita dell’incontro.
Con le memorie depositate nei termini controparte contestava l’assunto precisando che la domanda di tesseramento relativo alla calciatrice Primavera Concetta era stata regolarmente approvata dalla Divisione in data 21/10/2023.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il nominativo in questione è stato regolarmente tesserato presso la Società convenuta in data 20/10/2022, in epoca dunque antecedente alla disputa dell’incontro svoltosi il 29/01/2023.
La giurisprudenza sportiva ha costantemente e ripetutamente chiarito, in fattispecie analoghe, che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400, con la conseguenza che da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. ex multis le decisioni n. 112/CSA/2022- 2023 e n. 259/CSA/2021-2022).
Con riferimento, infine, alla precedente decisione richiamata dalla società reclamante deve evidenziarsi come la stessa sia inconferente in quanto avente ad oggetto una fattispecie differente rispetto a quella oggetto del presente ricorso, in quanto in quel caso il tesseramento della calciatrice non era andato a buon fine ed era stato rigettato dal
sistema, circostanza che nel caso in esame non si è verificata.
Ne consegue pertanto che la giocatrice Primavera Concetta ha preso parte a pieno titolo all’incontro in questione disputatosi il 29/01/2023.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. 574 del 01-02-2023
decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle
due squadre al termine dell’incontro ASD REGGIO SPORTING CLUB vs
ASD ROYAL TEAM LAMEZIA;
b) la tassa di reclamo è addebitata.