Mediante un intervento normativo ad ampio raggio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, FIGC) ha introdotto il dovere, anche per le Calciatrici che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, di sottoscrivere accordi annuali o pluriennali aventi ad oggetto le loro prestazioni sportive con le società di appartenenza. [1]

La nuova disposizione contenuta nell’art. 94 quinquies delle Norme Organizzative Interne Federali (di seguito, per brevità, NOIF) – pur escludendo apertamente il riconoscimento in capo alle Calciatrici di un rapporto di lavoro sportivo, sia esso subordinato o autonomo – prevede che le stesse debbano sottoscrivere, mediante utilizzo degli appositi moduli federali, degli accordi economici con le proprie società nel rispetto dei requisiti determinati dalla stessa normativa federale.

Al fine di rendere più agevole al lettore la normativa sul punto, ci si è fatti carico di schematizzarla nel senso che segue.


ACCORDI ECONOMICI DELLE CALCIATRICI

ANNUALI PLURIENNALI
SOMMA LORDA
NON SUPERIORE AD € 30.658,00
A STAGIONE [2].

SOMMA LORDA
NON SUPERIORE AD € 30.658,00 A STAGIONE.

PER UN MASSIMO DI TRE STAGIONI SPORTIVE.

POSSIBILE CORRESPONSIONE
DI SOMME ULTERIORI
A TITOLO DI INDENNITA’
DI TRASFERTA,
RIMBORSI FOFETTARI,
VOCI PREMIALI, RIMBORSI SPESE VITTO,
ALLOGGIO,
VIAGGIO [3].

POSSIBILE CORRESPONSIONE DI SOMME
ULTERIORI A TITOLO DI INDENNITA’ DI TRASFERTA,
RIMBORSI FOFETTARI, VOCI PREMIALI,
RIMBORSI SPESE VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO.

LE PARTI POSSONO PREVEDERE, OLTRE
ALLE SOMME GIA’ INDICATE,
UNA ULTERIORE INDENNITA’,
PER CIASCUNA STAGIONE SPORTIVA
E
PER TUTTA LA DURATA DELL’ACCORDO.
LE PATTUIZIONI IN ORDINE A QUESTA SOMMA ULTERIORE, SPETTANTE ALLA CALCIATRICE, DOVRANNO ESSERE INSERITE
NELL’ACCORDO ECONOMICO.

REDATTI E SOTTOSCRITTI DA ENTRAMBE LE PARTI
IN TRIPLICE COPIA:
1. UNA PER LA SOCIETA’
2. UNA PER LA CALCIATRICE
3. UNA PER IL DEPOSITO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

DEPOSITO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE:
>> A CURA DELLA SOCIETA’ ASSIEME ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO,
NON OLTRE 30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO [4];
OPPURE
>> A CURA DELLA CALCIATRICE, ENTRO 30 GIORNI DALL’ULTIMA SCADENZA. [5]

GLI INADEMPIMENTI AGLI ACCORDI PREVISTI POTRANNO
ESSERE FATTI VALERE DINANZI ALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
PER IL CALCIO FEMMINILE (CAEF). [6]

Si ricorda che l’eventuale sottoscrizione di accordi o scritture private in contrasto con le disposizioni sopra richiamate costituisce illecito disciplinare, come tale punibile in forza dell’art. 8, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva. [7]

Pertanto, gli eventuali accordi, intrapresi in spregio alla normativa federale, saranno considerati pertanto NULLI e privi di ogni efficacia.

In ordine poi alla validità degli accordi in esame, si ricorda che gli stessi cessano di avere efficacia nel caso di trasferimento della Calciatrice, sia esso a titolo definitivo o temporaneo.

Alla presente disamina sugli elementi necessari ai fini di una valida sottoscrizione degli Accordi Economici, seguirà quella sulla posizione delle Calciatrici minori di età e quella afferente la procedura federale in caso di inadempimento degli Accordi stessi ad opera di una delle parti contrattuali.

Per consultare la normativa richiamata clicca QUI.

Scarica la tabella “GLI ACCORDI ECONOMICI DELLE CALCIATRICI” in formato PDF.

Credit Photo: Ramella Fazzari Fotografia


[1] La novella normativa è intervenuta mediante la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 81, del 27 giugno 2018.
[2] La somma dovrà essere corrisposta in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento
[3] Purché esse siano state sostenute fuori dal territorio comunale. Le predette non potranno superare il tetto di € 61,97 al giorno, per un massimo di cinque giorni alla settimana durante il periodo di Campionato e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione.
[4] La Società, una volta eseguito il deposito, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta alla Calciatrice. Qualora la Società non vi provveda, il deposito potrà essere effettuato dalla Calciatrice come indicato nello schema.
[5] Il deposito oltre questo termine non è consentito e non sarà accettato.
[6] Il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile costituirà oggetto di specifica disamina nel prossimo approfondimento.
[7] Art. 8 CGS – Violazioni in materia gestionale ed economica
Comma 8: “La violazione in ambito dilettantistico degli artt. 94, comma 1, lett. a), 94ter, comma 8, e 94quinquies, comma 9, NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni
a. a carico della Società, l’ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza;
b. a carico del Dirigente o dei Dirigenti ritenuti responsabili, l’inibizione di durata non inferiore a due anni;
c. a carico dei Tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.”

Le persone interessate ad avere maggiori informazioni possono contattare Avv. Flavia Tortorella compilando la form sottostante:

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