Risulta doveroso premettere come in materia di trasferimento e di cessione del contratto per anni tanto la dottrina che la giurisprudenza si sono interrogate sulla giusta collocazione giuridica da assegnare al trasferimento temporaneo di un atleta, ovvero se ritenerlo una cessione di contratto così come disciplinata dall’art. 1460 del Codice Civile ovvero considerarlo un c.d. collegamento contrattuale, caratterizzato dalla contestuale sottoscrizione di tre differenti contratti (Accordo tra società cedente e società cessionaria – Accordo di risoluzione tra società cedente e atleta – Nuovo accordo tra società cessionaria ed atleta) fra essi accomunati da una medesima causa, ossia il trasferimento dell’atleta.
A seguito della modifica intervenuta sul punto, si è sostanzialmente consolidata la tesi che si tratti di una cessione di contratto, mediante la quale la società cedente cede appunto il contratto del proprio atleta ad una società cessionario che lo acquista.
Tuttavia, in riferimento all’accordo di trasferimento della calciatrice, bisognerà circoscrivere l’operazione nell’ambito del semplice trasferimento nei termini e con le modalità che vedremo, non essendoci tecnicamente un contratto da cedere, bensì un accordo economico inquadrato nell’ambito del dilettantismo.
Fatto questo breve cenno, ricordiamo che dei trasferimenti e delle cessioni se ne occupa l’art. 95 delle NOIF, secondo una sintesi che potremmo cristallizzare nei termini che seguono.


IL TRASFERIMENTO DELLE CALCIATIRCI IN AMBITO NAZIONALE

MODALITA’ TERMINI E CONDIZIONI
L’accordo di trasferimento di una calciatrice deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante l’utilizzo di moduli speciali predisposti dalla Lega. Una calciatrice può tesserarsi in una stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che temporaneo, per un massimo di 3 (tre) società, ma potrà giocare solo per 2 (due) delle predette società.
Per i trasferimenti delle calciatrici dovrà sempre utilizzarsi la c.d. “lista di trasferimento”. La validità dell’accordo di trasferimento non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
L’accordo di trasferimento dovrà essere spedito a mezzo plico raccomandato oppure in alternativa depositato presso la Divisione entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre l’eventuale termine previsto per i trasferimenti. La Divisione Calcio Femminile, concede o meno il visto di esecutivà all’accordo di trasferimento, trattenendo l’originale e occupandosi delle variazioni di tesseramento.
L’accordo di trasferimento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, solo da coloro che possono impegnare validamente la società contraente nei rapporti federali, nonché dalla calciatrice ovvero, se minore, dagli esercenti la potestà genitoriale. Avverso il procedimento della Divisione Calcio Femminile è previsto reclamo al Tribunale Nazionale – Sezione Tesseramenti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’accordo.
Il documento, redatto e depositato nel rispetto delle modalità sopra descritte, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento della calciatrice. Pertanto, le pattuizioni che non siano inserite all’interno del predetto documento saranno considerate NULLE ed INEFFICACI, oltre a comportare sanzioni di natura disciplinare in capo ai contravventori. Nel caso in cui dovessero sorgere delle controversie sul trasferimento della calciatrice, per tutta la durata della lite e fino alla decisione definitiva (non più soggetta ad impugnazione), la società cedente è tenuta all’adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti della calciatrice, con eventuale diritto di richiedere (azione di rivalsa) quanto versato alla società cessionaria.

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Credit Photo: Graziano Zanetti

Le persone interessate ad avere maggiori informazioni possono contattare Avv. Flavia Tortorella compilando la form sottostante:

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