Tutti i soggetti che operano nel calcio femminile, siano essi calciatrici, allenatori o tecnici dello staff, hanno accordi economici formalizzati e depositati presso la divisione calcio femminile. Vediamo come procedere quando questi vengono disattesi.

Per inadempimento s’intende il mancato rispetto degli accordi intrapresi fra le parti contrattuali. Nell’ambito degli accordi economici delle calciatrici, esaminati già in precedenza, occorre tenere a mente che con la modifica delle NOIF (avvenuta tramite C.U. n. 81 del 27.06.2018) si è introdotta la previsione di una Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (di seguito, per brevità, CAEF), alla quale viene demandato il compito di regolare i rapporti tra società e calciatrici in caso di inadempimento degli accordi conclusi tra loro.

La procedura dinanzi alla CAEF (Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile) può essere schematizzata nei termini di seguito riportati.


INADEMPIMENTO DEGLI ACCORDI ECONOMICI

SOGGETTI ATTIVI

1) Calciatrici;
2) Collaboratori nella gestione sportiva;
3) Allenatori;
tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.
OGGETTO Gli Accordi Economici di cui all’art. 94 quinquies NOIF (Norme organizzative interne – FIGC)
RECLAMO Dovrà contenere i seguenti elementi:

1) Sottoscrizione della calciatrice;
2) Quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento;
3) Indicazione del titolo sul quale si fonda la pretesa;
4) Elezione di domicilio con indicazione di un indirizzo di posta certificata;
5) Richiesta esplicita di partecipare e di essere sentiti in udienza;
6) L’accordo economico ritualmente depositato in allegato ed ogni altro documento utili al fine del decidere.

TERMINE Entro la stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese di carattere economico.
MODALITA’ Il reclamo deve essere inviato mediante Raccomandata con ricevuto di ritorno (AR) sia alla controparte che alla CAEF, nella Raccomandata di quest’ultima OCCORRE INSERIRE LA PROVA IN ORDINE AL CORRETTO INVIO ALLA CONTROPARTE.

L’inosservanza delle prescrizioni qui sintetizzate comporterà l’inammissibilità dello stesso, rilevabile d’ufficio.

PARTE RESISTENTE La Società potrà inviare, mediante Raccomandata con ricevuta di Ritorno (AR) o Posta Certificata, una memoria di costituzione ovvero memorie difensive, controdeduzioni o eventuali documenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

L’atto di costituzione inviato alla CAEF dovrà contenere la prova dell’invio alla controparte, a pena d’inammissibilità, rilevabile d’ufficio. Inoltre, con questo atto la società dovrà chiedere di partecipare e/o di essere sentita in udienza.

DECISIONE La CAEF decide sulla base degli atti e dei documenti ritualmente depositati dalle Parti [1]. Qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni può segnalare i contravventori alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

La decisione deve essere depositata entro il termine di 30 giorni dal dibattimento. La stessa dovrà essere comunicata alle Parti e pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.
La decisione è appellabile al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.


Qualora la parte soccombente nel procedimento dinanzi alla CAEF non impugni la decisione, dovrà effettuare il pagamento di quanto con essa accertato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, senza che il pagamento sia avvenuto, alla società responsabile verrà applicata la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica [2].

Sotto il profilo contrattuale, invece, maturata la predetta scadenza, la calciatrice che abbia ottenuto l’accertamento di un credito pari o superiore al 20% della somma risultante dall’accordo economico, potrà chiedere alla CAEF lo svincolo per morosità. La decisione con la quale la CAEF dichiara lo svincolo potrà essere impugnata dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

Scarica la tabella “L’INADEMPIMENTO DEGLI ACCORDO ECONOMI FRA CALCIATRICI E SOCIETÀ: RIMEDI E PROCEDURE DA APPLICARE” in formato PDF.

Credit Photo: Giancarlo Dalla Riva


[1] Le prove testimoniali sono ammesse solo in via eccezionale. La regola generale è che i pagamenti, da chiunque e a qualsiasi titolo effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, e deve indicare esattamente la causale specifica del versamento così come il periodo cui esso si riferisce.
[2] Art. 8, comma 9, Codice di Giustizia Sportiva FIGC:
“Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme rispettivamente accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (CAEF), o dal Tribunale federale a livello nazionale – Sezione Vertenze Economiche – comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Omissis”.

Le persone interessate ad avere maggiori informazioni possono contattare Avv. Flavia Tortorella compilando la form sottostante:

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