Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, all’esito della Sessione di udienze tenutasi in data odierna, hanno assunto le seguenti determinazioni:

1) ASSEMBLEA FIGC
Con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2018, presentato congiuntamente il 18 luglio 2018, dai Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, Roberto Fabbricini, e dei Vice – Commissari, Angelo Clarizia e Alessandro Costacurta, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC”; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio, da “un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile, è stata dichiarata la cessata materia del contendere.
Il Collegio di Garanzia dello Sport auspica che i poteri del Commissario Straordinario vengano esercitati nei limiti fisiologici funzionali, in vista della Assemblea Elettiva, salvo gli atti necessitati e fermo restando l’espletamento dell’attività di ordinaria amministrazione.

5) CALCIO FEMMINILE SERIE A E SERIE B

Accolto
– il ricorso presentato il 21 agosto 2018, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e nei confronti delle società ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 26 luglio 2018, sul C.U. n. 5/CFA, e, con le motivazioni, in data 8 agosto 2018, sul C.U. n. 14/CFA, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, ha annullato la delibera del Commissario Straordinario FIGC, pubblicata sul C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, con cui si era stabilito di inquadrare, a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2018/2019, la Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nell’ambito della FIGC, delegando alla LND, sino a diversa determinazione, l’organizzazione del campionato interregionale di calcio femminile, relativamente al quale il Presidente Frattini, con decreto, ha sospeso l’esecutività della suddetta decisione della CFA e i Campionati di Serie A e B fino al 7 settembre, data camera consiglio per decisione collegiale su cautelare e merito nonché

– il ricorso n. 82/2018, presentato congiuntamente il 28 agosto 2018, dalle società di calcio femminile ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile SRL, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio e USD Giovanile Lavagnese contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 26 luglio 2018, con il C.U. n. 5/CFA, e, con motivazioni, in data 8 agosto 2018, con C.U. n. 14/CFA, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio delle Società odierne ricorrenti ed è stato accolto il reclamo della LND e, per l’effetto, in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 74/TFN del 25 giugno 2018, è stata annullata la Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, di cui al C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, che aveva disposto l’inquadramento, a decorrere dalla s.s. 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l’organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile.