Negli ultimi giorni si verificato l’ennesimo episodio di violenza [1] nel calcio italiano, caratterizzato dall’aggressione subita dalla minorenne arbitro di Città di Castello alla fine dell’incontro Junior Tiferno-Bastia categoria Giovanissimi, giocato allo Stadio Comunale “Piero della Francesca” di Monterchi (AR).

Per ricordare brevemente i fatti, il padre di uno dei giovani giocatori del Bastia ha sferrato un calcio alla porta dello spogliatoio dell’arbitro che di rimbalzo ha colpito l’anca della ragazza, il tutto scaturito dall’ammonizione durante i 90 minuti, del figlio dell’aggressore. L’arbitro è stata successivamente portata al pronto soccorso di Città di Castello dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. E come se non bastasse, è stato solamente grazie al custode del campo di Monterchi che si è potuto risalire all’aggressore, poiché quest’ultimo, stava lasciando in tutta fretta il parcheggio dello stadio. Quando la domenica si va allo stadio, sia esso di una società professionistica o dilettante, è bene sapere che gli ordinamenti giuridici applicabili sono due, quello ordinario e quello sportivo.

Quando la domenica si va allo stadio, anche semplicemente a vedere una partita di giovanissimi, è bene sapere che le nostre condotte possono provocare gravi conseguenze. Se infatti per un’azione come quella del genitore del giocatore del Bastia si applica l’articolo 582 del codice penale (“Chiunque cagiona ad alcuna una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”), per la stessa azione si applicano anche le norme di diritto sportivo, stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in avanti CGS) della FIGC.

Nell’ordinamento sportivo vige la responsabilità oggettiva e cioè quella responsabilità che determina le sanzioni per le società sportive anche quando queste ultime non siano direttamente colpevoli: è il caso delle condotte violente dei tifosi. E proprio in questo senso si colloca l’art. 4 del CGS che afferma: “Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime”.
La categoria “sostenitori” è una categoria molto ampia che comprende coloro che si recano allo stadio solo per interesse sportivo ma soprattutto, ed è bene sottolinearlo, ingloba anche i genitori dei giocatori, quei genitori che a volte si dimenticano del ruolo educativo che sono chiamati a svolgere e che dopo aver valicato le porte degli stadi si trasformano in hooligans.

Allo stesso modo è importante ricordare l’art. 11 del CGS (Responsabilità per comportamenti discriminatori) che stabilisce: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.
L’offesa non è solo quella morale o verbale, ma anche quella fisica e tale articolo tutela tutti gli sportivi, giocatori o giocatrici che siano, arbitri uomini o donne, senza distinzione.

Infine, deve essere considerato anche l’art.14 (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori) che afferma: “Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se da fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. […] Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00”.

Ed è questa ultima parte che deve far riflettere le società non professionistiche e tutti i vari sostenitori, genitori o tifosi che siano, che la domenica vanno allo stadio: le azioni, pur essendo in ambito dilettantistico non vengono dimenticate e non rimangono impunite.
Il Bastia infatti è stato punito con una ammenda di 1.200 € più la squalifica del campo e le varie sanzioni per i dirigenti; ora sarà il turno della giustizia penale. Detto questo, le società dovrebbero intervenire per far capire la gravità di tali condotte ai sostenitori.

Quello che bisogna evidenziare è che quest’episodio è stato denunciato da moltissimi giornali, dalla Gazzetta dello Sport [2], passando per Sportmediaset [3] ai vari giornali regionali; anni fa non sarebbe successo. Merita anche di essere ricordato come un fatto del genere sia stato punito rapidamente dalla giustizia sportiva che ha considerato come “non ammissibile che una ragazzina (non ancora 17enne) dopo aver subito pressioni e aggressioni verbali di ogni tipo, venga anche aggredita fisicamente”.
Ed è per questo che qualcosa sta cambiando.


[1] R. Paladino, “Baby arbitro aggredita: Voglio giustizia. Telefonate dai colleghi di Serie A”, in http://www.lanazione.it/

[2] Gasport, “Donna arbitro colpita: aveva ammonito un giocatore in gara fra giovanissimi”, in http://www.gazzetta.it/

[3] Sportmediaset, “Calcio, Giovanissimi: arbitro donna di 17 anni aggredita dopo una partita ad Arezzo”, in http://www.sportmediaset.mediaset.it/

Silvio Bogliari
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia, ha completato la sua formazione giuridica con il master in diritto internazionale presso l’università Complutense e il master in diritto sportivo presso l’Escuela Universitaria Real Madrid. Ex giocatore del Città di Castello Calcio e del A.S. Cerbara.